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  «ragazza Credibile, Indizi Sufficienti»

By Mario Bertoldi
L'Espresso

July 16, 2008

http://espresso.repubblica.it/dettaglio-local/%C2%ABRagazza-credibile-indizi-sufficienti%C2%BB/2033514/6

Per la condanna di don Giorgio Carli e bastata la parola della presunta parte offesa. Decisivi anche i consulenti dell’accusa:

la Corte ha accolto in pieno il teorema della Procura

Nessun dubbio sulla veridicita dei ricordi riemersi grazie alle cure psicoanalitiche

BOLZANO. Ricordi lineari, precisi, mai contradditori. E’ stato il racconto-denuncia della presunta parte lesa a risultare decisivo nella sentenza con cui la corte d’appello il 16 aprile scorso ha condannato a 7 anni e mezzo di reclusione don Giorgio Carli, il sacerdote assolto in primo grado (da un tribunale tutto al femminile) dall’accusa di aver violentato per alcuni anni una parrocchiana che all’epoca dei fatti era una bimba. Dichiarazioni attendibili, dice la Corte, con efficacia probatoria piena.

Secondo la Corte, dunque, le sole dichiarazioni della ragazza sono sufficienti a dimostrare che i fatti raccontati siano effettivamente accaduti. In sentenza i giudici parlano di «comportamento processuale equilibrato» della denunciante e sottolineano come in tutta la vicenda non siano emersi interessi particolari che possano aver indotto la giovane a fornire un racconto non veritiero. Non solo. I riferimenti di tempo, dei luoghi, delle persone e delle cose indicate sono risultati tutti corretti. Nei ricordi, riemersi grazie dapprima all’interpretazione di un sogno e poi ad una lunga e articolata cura psicoanalitica, i particolari forniti sono risultati sempre numerosi, precisi e corretti. Sono perfettamente ancorati alla realta - scrivono ancora i giudici d’appello - anche i riferimenti fatti dalla parte lesa (che e da ritenere perfettamente sana di mente) alle attivita personali e parrocchiali. Le motivazioni della sentenza di condanna del sacerdote sono dimostrazione che la corte d’appello ha accolto in tutto e per tutto il teorema accusatorio sostenuto da Procura e parte civile. In 183 pagine dattiloscritte la corte ripercorre le tappe della vicenda ma arriva anche a definire il contesto ambientale in cui i fatti si sarebbero svolti, con un ambiente parrocchiale torbido in cui don Giorgio avrebbe avuto piena liberta d’azione per alcuni anni.

Sotto il profilo tecnico la corte d’appello smonta il percorso logico-giuridico del tribunale di primo grado: considera pienamente attendibile la ragazza denunciante e non ritiene che le deposizioni di alcuni testi (in primo luogo del ragazzino che avrebbe partecipato ad alcuni degli stupri in parrocchia) abbiano la forza di togliere credibilita al racconto della presunta parte lesa. E’ questo il passaggio che porta al ribaltamento della sentenza ed e soprattutto la deposizione del cosiddetto superteste a pesare. Il ragazzo che venne indicato come compartecipe degli stupri di don Giorgio (su regia dello stesso sacerdote che avrebbe filmato gli abusi) e stato considerato dalla corte palesemente inattendibile in quanto avrebbe reso dichiarazioni contradditorie e incoerenti, considerate dai giudici di secondo grado non idonee «ad inficiare l’attendibilita della persona offesa che, al contrario, ha reso deposizione estremamente lunga e al contempo lucida, lineare e coerente». Cosa aveva detto il giovane? In un primo tempo aveva lasciato intendere che quanto sostenuto dalla presunta parte lesa potrebbe essere stato vero, anche se personalmente non ricordava nulla. Successivamente, in aula a distanza di due anni, dichiaro (con risolutezza) che i fatti raccontati dalla donna che lo coinvolgevano non erano mai avvenuti. Lo stesso ragazzo era stato anche accusato dalla donna di ripetuti abusi sessuali nei suoi confronti per circa due anni nei bagni delle scuole medie «Alfieri» che entrambi frequentavano. Accusa che non ha mai trovato alcun riscontro (la zona dei bagni era sorvegliata dalla presenza dei bidelli sul corridoio) ma che i giudici d’appello non hanno preso neppure in considerazione (nemmeno a titolo di valutazione dell’attendibilita della ragazza) perche non considerata nel capo d’imputazione.

«Confuse ed evasive» sono state considerate anche le deposizioni di altri due testi, che in primo grado erano state considerate in termini positivi per la difesa. Si tratta delle deposizioni del parroco don Gabriele Pedrotti e della catechista Culati Vigni, legati da un rapporto di affetto e di amicizia intima. Le loro dichiarazioni rese in aula nel processo di primo grado sono state definite «intrinsecamente contradditorie in contrasto con altri atti del processo, rispetto alle dichiarazioni rese in precedenza nella fase delle indagini preliminari, smentite in modo illogico e affatto convincente».

Un capitolo della sentenza depositata ieri e dedicato anche all’analisi critica del pronunciamento di primo grado che mando assolto don Giorgio, seppur nel dubbio. I giudici d’appello ritengono che il tribunale abbia «omesso di valutare positivamente quali riscontri prove certe risultanti dagli atti».

La corte d’appello, dunque, parla di «prove certe» evidenziate e specificate in un lungo elenco di elementi tutti a suo tempo contestati dalla difesa del sacerdote (anche nella ricostruzione temporale) quali la macchie di sangue rilevate dalla madre nelle mutandine della piccola abusata, i riferimenti precisi della presunta parte lesa in relazione ai luoghi delle violenze, le dichiarazioni di don Pedrotti in una intercettazione telefonica in cui parla di uno «scivolone» di don Giorgio che «non si sara probabilmente ripetuto» e le dichiarazioni al telefono della catechista Culati Vigni che, preoccupata per quanto emerso, parla di «un fondo di verita». Tutti elementi che, secondo la difesa di don Giorgio, sarebbero stati letti in termini suggestivi dalla Procura la cui impostazione, pero, e stata accolta in pieno dai giudici d’appello con riferimento a deposizioni e testimonianze rese solo nel processo di primo grado, dunque lette dai verbali e non assunte in presa diretta. Poche righe (rispetto alle 183 pagine della sentenza) sono dedicate all’attendibilita di un ricordo-verita recuperato dopo mesi di cure psicoanalitiche: la sentenza elogia apertamente (e piu volte) i consulenti della Procura e della parte civile, ritenendo al contrario non all’altezza della situazione i consulenti schierati dalla difesa che avevano sempre fatto riferimento ai possibili «falsi ricordi» che la psiconalisi puo generare.

[translation]

THE APPEAL RULING - Published yesterday after three months the reasons for which the priest was considered guilty «The girl was credible, and the leads were enough» the guilt of the Rev. Giorgio Carli was proven by what was said by the alleged offended party. A decisive role was played by her consultants: the Court fully accepted the thesis brought forward by the Prosecutor. No doubt upon the veracity of the remembrances thanks to the psychoanalytic therapy

BOLZANO. Linear remembrances, never contradictory. It was the story told by the offended party to be decisive for the sentence issued by the Appeal Court on last April 16, in which the Rev. Giorgio Galli was given 7-years-and-half in jail after he had been acquitted by the Tribunal of first degree (the judges were all women) from the charge of having sexually abused a parishioner for some years, in the period of her childhood. The Court says her report was founded, with a full probatory basis.

According to the Court, therefore, what the girl had told was sufficient to demonstrate the facts really occurred. In the sentence the judges say her "behavior during the trial was very balanced" and underlined that nothing in her story emerged due to some particular interests which could push her to tell something untruthful. Not only that. Her indications related to the time, places, people and things are all correct. Her remembrances, emerged first thanks to the interpretation of a dream and then through a long and articulate psychological therapy, and the details she furnished were numerous, precise and correct. Perfectly anchored to reality - the Appeal judges wrote - were also what the offended party (who was to be considered in a perfect mental condition) are her descriptions of the personal and parish activities.

«Confused and evasive» were considered the reports of two other witnesses the first degree Tribunal had judged positively. The witnesses were the Rev. Gabriele Pedrotti and the catechist Culati Vigni, tied by intimate and affectionate relationship. Their previous reports were defined "intrinsically contradictory and in contrast with the acts of the process, in respect to the different statements made during the preliminary investigation, which had been denied in an illogical and unconvincing way".

 
 

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