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Rescritto del Sommo Pontefice Francesco ...

Bolletino
November 11, 2014

http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2014/11/11/0839/01785.html

Rescritto del Sommo Pontefice Francesco sulla istituzione di un Collegio, all’interno della Congregazione per la Dottrina della Fede, per l’esame dei ricorsi di ecclesiastici per i delicta graviora, 11.11.2014

[Rescript of the Holy Father Francis on the establishment of a College within the Congregation for the Doctrine of the Faith, for the consideration of the appeal to the clergy delicta graviora, 11/11/2014]

Rescritto del Sommo Pontefice Francesco sulla istituzione di un Collegio, all’interno della Congregazione per la Dottrina della Fede, per l’esame dei ricorsi di ecclesiastici per i delicta graviora

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

 Il Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (SST) del 30 aprile 2001, aggiornato il 21 maggio 2010, precisa quali sono i delitti riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. artt. 1-6), a norma dell'art. 52 della Costituzione apostolica Pastor Bonus.

Nel giudicare i delitti sopra indicati, la Congregazione per la Dottrina della Fede procede tramite processo penale, giudiziale o amministrativo (cfr. art. 21 § 1 e § 2, n. 1 SST), salva la possibilità di sottoporre direttamente la decisione al Sommo Pontefice per i casi gravissimi (cfr. art. 21 § 2, n. 2 SST). Resta inteso, relativamente ai delitti contro la fede, che la competenza in prima istanza è dell'Ordinario o del Gerarca (cfr. art. 2 § 2 SST).

A motivo del numero dei ricorsi e della necessità di garantire un più rapido esame degli stessi, dopo approfondita riflessione, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il 3 novembre 2014,

il Sommo Pontefice Francesco

ha decretato quanto segue:

1. è istituito all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede uno speciale Collegio, formato da sette Cardinali o Vescovi, che possono essere sia membri del Dicastero, sia esterni ad esso;

2. il Presidente e i membri di detto Collegio sono nominati dal Papa;

3. il Collegio è un'istanza di cui la Sessione Ordinaria (Feria IV) della Congregazione si dota per una maggiore efficienza nell'esame dei ricorsi di cui all'art. 27 SST, senza che vengano modificate le sue competenze in materia così come stabilite dal medesimo art. 27 SST;

4. qualora il reo sia insignito della dignità episcopale, il suo ricorso sarà esaminato dalla Sessione Ordinaria, la quale potrà anche decidere casi particolari a giudizio del Papa. Ad essa potranno inoltre essere deferiti altri casi a giudizio del Collegio;

5. sarà cura del Collegio informare periodicamente delle proprie decisioni la Sessione Ordinaria;

6. un apposito Regolamento interno determinerà le modalità operative del Collegio.

Il Santo Padre ha disposto che il presente decreto generale esecutivo sia promulgato mediante la pubblicazione su L'Osservatore Romano, entrando in vigore l’11 novembre 2014, e successivamente nel commentario ufficiale Acta ApostolicaeSedis.

Dal Vaticano, 3 Novembre 2014

 Pietro Card. Parolin Pietro Card. Parolin




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