Cei e pedofilia: il documento

ITALIA
La Stampa

Secondo quanto previsto dall’attuale legislazione italiana e dagli accordi concordatari, ”i vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragioni del proprio ministero”. E’ quanto si legge nelle ”Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici” presentate oggi in Vaticano dal segretario generale della Cei, monsignor Mariano Crociata.

Secondo quanto previsto dall’attuale legislazione italiana e dagli accordi concordatari, ”i vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragioni del proprio ministero”. E’ quanto si legge nelle ”Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici” presentate oggi in Vaticano dal segretario generale della Cei, monsignor Mariano Crociata. ”Nell’ordinamento italiano – si spiega – il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale ne’ di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti” di abuso sessuale da parte del clero.

Quindi si specifica: ”eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti dall’autorità giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro”. Ancora si precisa che ”rimane ferma l’inviolabilità dell’archivio segreto del vescovo”, anche in questo caso ”devono ritenersi sottratti a ordine di esibizione o sequestro anche registri e archivi salva la comunicazione volontaria di singole informazioni”. Si afferma inoltre che ”nessuna responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali abusi sussiste in capo alla Santa Sede o alla Conferenza episcopale italiana”. Infine si mette in luce che, comunque, ”risulterà importante la cooperazione del vescovo con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile”.

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